È pienamente valida la multa che l’agente di polizia locale, fuori servizio, ha comminato all’automobilista che ha invaso la carreggiata dedicata all’opposto senso di marcia per sorpassare i veicoli fermi nel traffico. Lo ha disposto il Tribunale di Trento, sezione civile (giudice Serena Alinari) che, nella sentenza n. 470/2016,
ha precisato che le funzioni della polizia municipale sul regolare il traffico si distinguono da quelle della polizia giudiziaria, sicchè nel relativo esercizio non si applicano i limiti previsti dall’art. 57 c.p.p.
Trova dunque accoglimento il ricorso del Comune a seguito della sentenza del Giudice di pace che aveva annullato il verbale elevato dall’agente della Polizia Municipale in borghese, il quale, scendendo dalla sua automobile privata, ha contestato l’infrazione a un conducente.
In particolare, durante un’intensa nevicata, il trasgressore, impaziente di rimanere incolonnato dietro il camion della nettezza urbana, ha agito con una manovra pericolosa per la circolazione, ma è stato prontamente fermato dal vigile in borghese che, qualificatosi, gli ha contestato il sorpasso vietato.
Per il giudice, nonostante l’agente non fosse in servizio, costui è pienamente legittimato ad elevare la contravvenzione, anche se ciò non è avvenuto nell’immediatezza della manovra vietata: infatti, non si riscontra nell’ordinamento della Municipale, ex legge 65/86, nè nell’art. 12 del Codice della Strada, alcuna limitazione temporale all’esercizio del potere di sanzionare gli utenti della strada.
Inoltre, soggiunge il Tribunale, nonostante gli automobilisti possano essere multati anche dalla Polizia Stradale o dai Carabinieri, ciò non qualifica il vigile urbano come tale e non lo sottopone alle restrizioni previste dall’art. 57 del codice di procedura penale.
Anzi, come precisa il Ministero dell’Interno nella circolare 300/A/2/51901/110/26 del 4 marzo 2002, se l’agente si trova all’interno del Comune di appartenza può esercitare tutte le funzioni di polizia stradale anche fuori dall’orario di servizio. Diverso è il caso del vigile urbano “in trasferta” di cui si è occupata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5771/08 a cui il giudice di pace fa erroneamente riferimento rispetto al caso di specie. Spese di giudizio compensate.