Rispondere a una chat su Facebook mentre si è alla guida della propria automobile può costare una multa da un minimo di 81 euro a un massimo di 646 euro. Non solo: se nei due anni successivi il conducente viene pescato a commettere la stessa infrazione, subisce anche la sospensione della patente da uno a tre mesi.
Il codice della strada [1] vieta al conducente di far uso, durante la marcia, di “apparecchi radiotelefonici”, in altre parole i comuni telefoni cellulari. La norma non sanziona solo l’utilizzo dello smartphone per le conversazioni telefoniche, ma qualsiasi altro impiego che possa implicare distrazioni: inviare un sms, sfogliare la rubrica dei contatti o scrivere un messaggio in chat su Facebook impone al conducente di distogliere lo sguardo dalla strada e di impiegare una mano sulla tastiera del telefonino quando invece la stessa dovrebbe essere salda sullo sterzo.
Ma non è tutto. Il semplice utilizzo del telefonino implica già di per sé la predetta sanzione per uso del cellulare alla guida. Tuttavia i verbalizzanti potrebbero anche sanzionare il conducente per una seconda e ulteriore violazione del codice della strada: la guida pericolosa [2]. La legge, infatti, impone al conducente di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente la frenata entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. La sanzione, in questo caso, va da 85 euro a 338 euro.
Anche la Cassazione ha avuto modo di ribadire il divieto dell’utilizzo del cellulare alla guida non solo per le conversazioni, ma per qualsiasi altra funzione consentita dal dispositivo. Secondo la Corte [3] per gli automobilisti sussiste non solo il divieto di parlare al cellulare, senza auricolare o vivavoce, ma è altresì vietato consultare la rubrica, scattare fotografie o selfie, o estrarre dati dalla memoria del telefonino: tale utilizzo determina una distrazione che comporta lo spostamento dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione dell’apparecchio, o lo sviamento della vista dalla strada. Per di più, l’impegno di una delle mani sul telefonino implica un ritardo nell’azionare, ove necessario, i sistemi di guida il che non è concepibile dal momento che le esigenze di conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati.
L’uso del cellulare è consentito solo con gli auricolari o con il sistema viva voce, eventualmente integrato al bluetooth dell’auto.
Ci si può difendere?
Impugnare la multa non è così facile. Difatti la constatazione della polizia di aver visto il conducente utilizzare il cellulare mentre era alla guida può essere contestata solo con un apposito procedimento detto “querela di falso”. In buona sostanza, la giurisprudenza ritiene che la dichiarazione delle autorità, riportata sul verbale, con cui si attesta l’impiego del telefonino da parte del soggetto multato ha una valenza superiore alle normali dichiarazioni, perché proveniente da pubblico ufficiale, e pertanto faccia piena prova (cosiddetta fede privilegiata), fino appunto alla querela di falso. In questo senso si è espressa gran parte della giurisprudenza [4].
[1] Art. 173 cod. str.
[2] Art. 141 cod. str.
[3] Cass. sent. n. 13766/2008.
[4] Trib. Bari, sent. n. 2331/2012: “La visione del conducente che guida parlando con il telefono cellulare non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell’agente accertatore, pertanto, con riferimento al relativo verbale, se non risulta esperito il rimedio della querela di falso, a fronte della fede privilegiata conferita allo stesso dall’art. 2700 cod. civ. non possono mettersi in discussione le relative risultanze, neppure in virtù della circostanza che sul tratto di strada interessato dall’infrazione accertata vi siano diversi semafori, come ha rilevato il giudice di pace per dedurre che il veicolo oggetto di contravvenzione non poteva tenere una velocità eccessiva”.